Art. 2.
(Tributi propri regionali e locali e compartecipazioni).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i tributi propri delle regioni e degli enti locali e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
      2. In materia di tributi propri delle regioni e degli enti locali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i tributi propri delle regioni e degli enti locali devono consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione;

          b) previsione per le regioni dei seguenti tributi propri: i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente; l'imposta regionale sul reddito personale, istituita e disciplinata secondo i criteri di cui alla lettera d); i tributi applicati su basi imponibili autonomamente determinate dalle regioni nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 1;

 

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          c) previsione che la disciplina dei singoli tributi e il sistema tributario nel suo complesso devono rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e dagli accordi internazionali; esclusione di ogni doppia imposizione;

          d) istituzione dell'imposta regionale sul reddito personale, con aliquota inizialmente uniforme per tutte le regioni; contestuale diminuzione nella stessa misura delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così da garantire invarianza della pressione fiscale. L'aliquota uniforme è stabilita in misura non inferiore al 15 per cento; le regioni possono variare liberamente l'aliquota e le detrazioni per i familiari a carico, ma non determinare la base imponibile;

          e) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti della lettera c):

              1) istituire tributi regionali e locali;

              2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, istituire tributi locali e introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni;

          f) previsione della natura commutativa dei tributi di cui alla lettera e), i quali afferiscono alle materie di competenza delle regioni o alle funzioni degli enti locali e sono connessi al territorio dell'ente locale;

          g) previsione dei seguenti tributi propri degli enti locali: imposta locale sui redditi fondiari, istituita e disciplinata secondo i criteri di cui alla lettera h), e i tributi previsti dall'ordinamento vigente;

          h) istituzione dell'imposta locale sui redditi fondiari ad aliquota proporzionale per i comuni e le città metropolitane; contestuale esclusione dei redditi fondiari da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta regionale sul reddito personale; fissazione

 

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dell'aliquota iniziale in misura uniforme, tale da garantire invarianza di pressione fiscale complessiva; possibilità per comuni e città metropolitane di poter variare l'aliquota entro i limiti stabiliti con legge regionale.

      3. In materia di compartecipazioni al gettito di tributi erariali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali in modo da consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza esclusiva e concorrente;

          b) abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, e istituzione di una compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), in misura non inferiore all'80 per cento, commisurata al gettito riscosso riferibile al territorio di ciascuna regione;

          c) assegnazione alle regioni del gettito delle accise, dell'imposta sui tabacchi e di quella sui giochi, riferibile al territorio di ciascuna regione;

          d) assegnazione alle regioni del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dei residenti in regione iscritti a fondi pensione complementare su base territoriale regionale;

          e) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

          f) previsione di misure di incentivazione per le regioni e per gli enti locali in relazione al maggior imponibile accertato a seguito dello sforzo fiscale delle amministrazioni interessate;

          g) previsione, per il paniere di tributi e di compartecipazioni individuato dalla lettera b) del comma 2 e dalla lettera b)

 

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del presente comma, del perseguimento dell'equilibrio tra tributi manovrabili e non manovrabili in modo da mantenere almeno un livello di flessibilità fiscale pari a quello attuale.

      4. In materia di amministrazione dei tributi e delle compartecipazioni regionali e locali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) partecipazione di regioni, province, città metropolitane e comuni alla gestione delle agenzie regionali delle entrate quali centri unitari di servizio tributario;

          b) definizione di strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;

          c) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca dati che sia funzionale alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni;

          d) versamento dei tributi regionali direttamente in capo alle regioni competenti e superamento del sistema della tesoreria unica.